Statuto

STATUTO

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI E SCOPI DELL’ORDINE

Articolo 1

L’Ordine Militare del Santissimo Salvatore e di Santa Brigida di Svezia è una Istituzione nobiliare cavalleresca internazionale con scopi religiosi, umanitari ed assistenziali; esso conserva il tradizionale carattere panamericano in omaggio al grande Eloy Alfaro, apostolo della democrazia e martire della libertà, primo Gran Maestro onorario dell’ordine, ed è posto sotto l’Alto Patronato dei Capi di Stato “pro tempore” delle Repubbliche di Argentina, Cile, Ecuador, Guatemala e Nicaragua, che ne sono anche Generali e Gran Maestri onorari “in perpetuo”.

L’Ordine persegue i seguenti scopi:

1-Difesa e propagazione della Fede Cattolica in tutte le parti del mondo;
2-Propaganda del culto di Santa Brigida di Svezia, Fondatrice e Patrona dell’Ordine;
3-Propaganda ed azione per la riunione di tutte le Chiese Cristiane sotto il Magistero supremo del Romano Pontefice;
4-Propaganda ed azione per la realizzazione della pace universale e della fratellanza tra tutti i popoli;
5-Assistenza alle Missioni Cattoliche, alle vedove, agli orfani, agli ammalati e ai bisognosi in tutte le parti del mondo, dove presenti.

ORIGINI

Articolo 2

L’Ordine ricostituito nell’anno 1859 dal Mio Avo di venerata memoria, Conte Vincenzo Abbate de Castello Orléans senior, con l’adesione dell’ultimo Sovrano del regno delle Due Sicilie, Francesco II di Borbone, è la legittima e storica continuazione di quel nuovo Ordine Cavalleresco fondato da S. Brigida di Svezia nel 1366, approvato da Papa Urbano V nel 1367, confermato a Montefiascone dallo stesso Pontefice il 5 ottobre 1370 e giammai abolito.

La sua piena legittimità, quale Ordine dinastico e non nazionale, è stata definitivamente riconosciuta dalla Corte Suprema di Cassazione della Repubblica Italiana con sentenza n. 1624 del 23 giugno 1959. Come tale l’Ordine ascrive a suo massimo onore la rigida osservanza delle regole cavalleresche dell’Antica Milizia, affinché non si estingua nel torpore dei tempi il sacro cuore che animò gli antichi “Equites Bricciani” autentici campioni della Milizia di Cristo e della Chiesa.

Articolo 3

Patrona e Protettrice dell’Ordine è S. Brigida di Svezia; l’8 ottobre la data in cui si celebra la Sua ricorrenza.

Articolo 4

Le armi dell’Ordine sono: d’oro alla Croce biforcata in azzurro al cui braccio inferiore è attaccata una fiamma rossa, simbolo della fede e della carità cristiana. Lo scudo è contornato dal Supremo Gran Collare dell’Ordine con la Croce sormontata da una corona reale e da un trofeo militare.

Articolo 5

Lo stendardo dell’Ordine è bianco, indicante la purezza dei fini, con la Croce azzurra, affermante la infinita grandezza divina, con la fiamma rossa al braccio inferiore, simbolo della fede ardente dei cavalieri.

Ogni capitolo Nazionale ha uno stendardo uguale a quello ufficiale dell’Ordine.

Articolo 6

L’Ordine osserva un suo rituale e cerimoniale osservati nelle riunioni e nelle feste.

TITOLO SECONDO

STRUTTURAZIONE DELL’ORDINE

Articolo 7

I membri dell’Ordine si dividono in quattro categorie:

1- Categoria di Giustizia

2- Categoria di Grazia Magistrale

3- Categoria di Merito

4- Categoria d’Onore

Articolo 8

I membri appartenenti alla categoria di giustizia si dividono in otto classi

1- Cavalieri di Supremo Gran Collare

2- Cavalieri di Gran Croce con Collare

3- Balì Gran Croce di giustizia

4- Cavalieri di Gran Croce di giustizia

5- Cavalieri Grandi ufficiali di giustizia

6- Cavalieri Commendatori di giustizia

7- Cavalieri Ufficiali di giustizia

8- Cavalieri di giustizia

Articolo 9

I membri appartenenti alla categoria di grazia magistrale si dividono in sei classi:

1- Bali Gran Croce di grazia magistrale

2- Cavaliere di Gran Croce di grazia magistrale

3- Cavalieri Grandi Ufficiali di grazia magistrale

4- Cavalieri Commendatori di grazia magistrale

5- Cavalieri Ufficiali di grazia magistrale

6- Cavalieri di grazia magistrale

Articolo 10

I membri della categoria di merito si dividono in cinque classi

1- Cavalieri di Gran Croce di merito

2- Cavalieri Grandi Ufficiali di merito

3- Cavalieri Commendatori di merito

4- Cavalieri Ufficiali di merito

5- Cavalieri di merito

Articolo 11

I membri della categoria d’onore si dividono in sette classi

1- Cavalieri di Supremo Gran Collare d’onore

2- Cavalieri di gran Croce con Collare d’onore

3- Cavalieri di Gran Croce d’onore

4- Cavalieri Grandi ufficiali d’onore

5- Cavalieri Commendatori d’onore

6- Cavalieri Ufficiali d’onore

7- Cavalieri d’onore

Articolo 12

Nell’Ordine sono ammesse anche le donne con il titolo di Dama. con il possesso dei requisiti prescritti dal presente Statuto per i Cavalieri, ed in quanto richiedibili al ramo femminile. Le Dame entrano a far parte dell’Ordine in tutte le categorie, nelle classi ad esse riservate

Articolo 13

Le Dame appartenenti alla categoria di giustizia si dividono in cinque classi:

1- Dame di Supremo Gran Collare

2- Dame di Gran Croce con Collare

3- Dame di Gran Croce di giustizia

4- Dame di Commenda con Placca di giustizia

5- Dame di Commenda di giustizia

6- Dame di giustizia

Articolo 14

Le Dame appartenenti alla categoria di grazia magistrale si dividono in quattro classi

1- Dame di Gran Croce di grazia magistrale

2- Dame di Commenda con Placca di grazia magistrale

3- Dame di Commenda di grazia magistrale

4- Dame di grazia magistrale

Articolo 15

Le dame appartenenti alla categoria di merito si dividono in quattro classi

1- Dame di Gran Croce di merito

2- Dame di Commenda con Placca di merito

3- Dame di Commenda di merito

4- Dame di merito

Articolo 16

Le Dame appartenenti alla categoria d’onore si dividono in sei classi:

1- Dame di Supremo Gran Collare d’onore

2- Dame di Gran Croce con Collare d’onore

3- Dame di Gran Croce d’onore

4- Dame di Commenda con Placca d’onore

5- Dame di Commenda d’onore

6- Dame d’onore

Articolo 17

I Cavalieri di Supremo Gran Collare sono scelti esclusivamente tra i Capi di Stato; il Principe e Generale Gran Maestro è di diritto Cavaliere di Supremo Gran Collare.

I Cavalieri di Gran Croce con Collare sono scelti tra i Principi di Case Sovrane, gli Eminentissimi Cardinali e i Capi di Governo con particolari benemerenze. Il Luogotenente Generale , i Membri del Supremo Consiglio, i Luogotenenti delle varie nazioni, i Governatori delle Provincie dell’Ordine, nonché personalità di rango elevatissimo possono essere eccezionalmente onorati di quest’alta distinzione, per particolari benemerenze, con “ Motu Proprio” del Principe e Generale Gran Maestro.

Di regola il Luogotenente Generale e i Luogotenenti delle varie nazioni rivestono il grado di Balì Gran Croce; il grado di Balì può essere conferito anche ai Governatori delle Provincie che siano insigniti già di Gran Croce.

I Balì Gran Croce e i Cavalieri di Gran Croce di grazia magistrale possono essere nominati Cavalieri di Gran Croce con Collare per eccezionali benemerenze verso l’Ordine.

Articolo 18

La concessione del Supremo Gran Collare dell’Ordine è limitato a 72 Cavalieri, in ricordo dei 72 Discepoli di Nostro Signore Gesù Cristo.

Articolo 19

Il numero delle nomine negli altri gradi è illimitato.

Articolo 20

Al fine di assicurare la perpetuità dell’Ordine i gradi di Cavaliere Commendatore e Cavaliere delle categorie di Giustizia e di grazia magistrale possono essere ereditari. Gli eredi entrano a far parte dell’Ordine nella categoria e nel grado ereditato purché ne facciano richiesta al Principe e Generale Gran Maestro e siano in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto per l’ammissione nella Cavalleresca Istituzione.

I figli dei Cavalieri possono essere ricevuti nell’Ordine all’età di 10 anni in qualità di “ paggio” e dai 14 ai 18 anni in qualità di “scudiero”.

TITOLO TERZO

AMMISSIONI NELL’ORDINE

Articolo 21

Possono essere ammesse nell’Ordine tutte le persone professanti la Divinità di Cristo, che si distinguono per speciali qualità morali e benemerenze verso l’Ordine stesso, disposte a perseguirne gli scopi nel rispetto assoluto e in pari assoluta fedeltà degli Statuti e delle disposizioni del Principe e Generale Gran Maestro dell’Ordine.

Possono essere accolti nella categoria di giustizia i candidati che siano in possesso della nobiltà paterna e materna; nella categoria di grazia magistrale i candidati che appartengano a famiglie di nobiltà più recente o che non siano in possesso di tutti requisiti richiesti per la categoria di giustizia, ma che abbiano rivestito o rivestano cariche importanti nella vita pubblica, o la cui attività espletata nel campo politico, militare, religioso, professionale, artistico, industriale o commerciale sia di tale importanza da renderli degni di essere ricevuti nell’Ordine in tale categoria; nella categoria di merito, i candidati che pur non possedendo i requisiti di cui sopra, siano in possesso di quelle qualità morali, civili e religiose indispensabili per poter appartenere all’Ordine, verso il quale abbiano acquisito particolari benemerenze; nella categoria d’onore possono essere accolti i candidati acattolici, ma senza pregiudizi anticattolici, in possesso di eccezionali benemerenze nel campo politico, culturale e umanitario.

Il grado di Cavaliere di Supremo Gran Collare d’onore è riservato esclusivamente ai Capi di Stato acattolici e quello di Cavaliere di Gran Croce con Collare d’onore ai Principi di Case Sovrane e ai Capi di Governo acattolici.

Articolo 22

I candidati che desiderano far parte dell’Ordine, nel presentare la domanda a S.A. il Principe Generale e Gran Maestro dell’Ordine, devono dichiarare di conoscere gli Statuti e di conformarsi alle loro disposizioni.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1- certificato di nascita

2- certificato di battesimo

3- eventuale certificato di matrimonio (eventuale)

4- certificato generale del casellario giudiziario

5- certificato di buona condotta

6- tre fotografie formato tessera

7- attestato propria Parrocchia

Per i candidati che aspirano all’ammissione nella categoria di giustizia si devono altresì presentare tutti i documenti comprovanti la nobiltà.

Alla domanda si allega un’oblazione per le opere di assistenza, beneficenza, mantenimento e propaganda della Cavalleresca Istituzione.

Articolo 23

Le domande vanno indirizzate a S.A. Il Principe e Generale Gran Maestro, attraverso le strutture dell’Ordine, il quale può, in casi eccezionali, accordare la dispensa dalla presentazione dei documenti di cui al precedente articolo.

TITOLO QUARTO

VESTIZIONE E PROFESSIONE DEI CAVALIERI E DELLE DAME

Articolo 24

I Cavalieri e le Dame delle categorie di giustizia, di grazia magistrale e di merito, dopo l’ammissione nell’Ordine, sono tenuti a chiedere al Principe e Generale Gran Maestro la solenne investitura secondo il rituale proprio.

I Cavalieri e le Dame che non avranno ottemperato a tale obbligo non potranno partecipare alla vita attiva dell’Ordine né conseguire ulteriori promozioni, pur conservando grado e prerogative a titolo personale; essi saranno considerati come membri aggregati all’Ordine, comunque obbligati ad osservare lealmente gli Statuti, nello spirito comune di obbedienza verso l’Ordine ed i suoi Dignitari, a conservare ottima condotta morale, civile e religiosa, a difendere in ogni modo la Fede cattolica e a prestarsi a tutte le opere di carità verso il prossimo.

Articolo 25

L’investitura consiste nella solenne imposizione del grigio mantello crociato di Santa Brigida, nel giuramento di fedeltà al Principe e Generale Gran Maestro e nell’accettazione degli Statuti della Cavalleresca Istituzione e può essere seguita anche immediatamente dalla professione di fede, che ha luogo a volontà e richiesta dei Cavalieri e Dame.

Articolo 26

La professione di fede determina la imposizione dello scapolare con le armi dell’Ordine al Cavaliere o alla Dama che ha emesso i voti in conformità del rituale.

La cerimonia dell’Investitura è compiuta da S.A. il Principe e Generale Gran Maestro o da un Rappresentante debitamente delegato per iscritto.

Articolo 27

I voti sono perpetui e non devono essere rinnovati. L’eventuale scioglimento da essi, per gravi motivi, viene concesso solo dall’ Ecc.mo Gran Priore dell’Ordine.

Articolo 28

La Cerimonia delle Investiture potrà avere luogo in una delle Chiese od oratorio pubblico, semipubblico privato dell’Ordine. Per il Cerimoniale dovranno seguirsi le norme di cui al rituale dell’Ordine.

Articolo 29

Anche i Cavalieri Ecclesiastici, sebbene ne siano per sé esentati, possono chiedere di sottomettersi alla professione solenne per edificazione degli altri Cavalieri confratelli.

I Cavalieri Ecclesiastici sono di diritto Cappellani dell’Ordine; i Prelati hanno il titolo di Cappellano Maggiore:. Gli uni e gli altri hanno diritto di indossare una mozzetta di panno grigio foderata di seta azzurra con la croce dell’Ordine sul lato sinistro.

TITOLO QUINTO

DOVERI DEI CAVALIERI E DELLE DAME

Articolo 30

Tutti i Cavalieri e le Dame dell’Ordine, oltre ai doveri previsti nel titolo quarto, art. 24 del presente Statuto, hanno l’obbligo di recitare ogni giorno un Pater, Ave e Gloria ad onore e gloria della Santissima Trinità e in onore di santa Brigida di Svezia e un De profundis in suffragio delle anime dei Cavalieri e delle dame, in rapporto alle loro possibilità, alle spese per il funzionamento dell’Ordine nonché alle opere di beneficenza e propaganda della cavalleresca Istituzione.

TITOLO SESTO

ORGANIZZAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELL’ORDINE

Articolo 31

Capo Supremo dell’Ordine per diritto ereditario è il legittimo erede e discendente del Conte Vincenzo Abbate de Castello Orléans, restauratore dell’Ordine nel 1859.

Egli riveste la carica a vita di Principe e Generale Gran Maestro dell’Ordine con tutte le prerogative ed i trattamenti spettanti alla carica stessa.

Il Principe e Generale Gran Maestro è di diritto Cavaliere di Supremo Gran Collare.

Il legittimo successore in caso di impedimento può nominare un Gran Maestro Reggente determinandone la durata; il Reggente non ha facoltà di modificare lo Statuto.

Il Gran Maestro, in casi eccezionali, e con apposito decreto può sospendere per un tempo determinato le attività dell’Ordine e delle cariche.

Il Principe e Generale Gran Maestro in caso di rinuncia al Gran Magistero nomina egli stesso un Gran Maestro reggente, anche non appartenente alla famiglia Abbate de Castello Orléans, fermo restando il successivo diritto di ereditarietà di cui al comma uno del presente articolo (anche in questo caso il Reggente non può modificare lo Statuto). In caso di morte del Reggente, il Gran Maestro rinunciatario può scegliere se nominare un altro Reggente oppure riassumere la carica.

Nel caso di mancanza di legittimi eredi, fino al 4° grado, alla Suprema Carica dell’Ordine, il Consiglio Supremo, alla morte del Principe e Generale Gran Maestro, assume i pieni poteri e li delega al Luogotenente Generale e, nel termine di tre mesi, procede alla nomina del nuovo Capo dell’Ordine, che verrà scelto tra i Cavalieri di Supremo Gran Collare e i Cavalieri di Gran Croce con Collare.

Articolo 32

Il Capo Supremo dell’Ordine , il Principe e Generale Gran Maestro, lo dirige e amministra personalmente in conformità degli Statuti con la collaborazione del Consiglio Supremo, del Capitolo generale, dei Dignitari, Ufficiali ed impiegati dell’Ordine. Dalla sua approvazione dipendono l’ammissione dei Candidati nell’Ordine, le nomine e le promozioni nei vari gradi e qualunque altra decisione riguardante la Cavalleresca Istituzione.

Articolo 33

Gli Alti Patroni dell’Ordine sono di diritto Gran Maestri onorari e possono conferire nomine e promozioni nell’Ordine, dandone partecipazione al Principe e Generale Gran Maestro, a persone appartenenti agli Stati di cui sono rispettivamente a Capo.

Articolo 34

Il Principe e Generale Gran Maestro dell’ Ordine approva e promulga le decisioni del Consiglio Supremo e del Capitolo Generale. Nessun decreto è valevole ed esecutivo se non porta la firma del Principe e Generale Gran Maestro ed il Sigillo dell’Ordine.

Il Luogotenente Generale e i Luogotenenti per l’Europa, per le Americhe e per l’Africa possono essere delegati, in caso eccezionali, dal Principe e generale Gran Maestro alla firma dei decreti concernenti le ammissioni nell’Ordine.

Il Gran Maestro emette opportuno decreto al riguardo.

Articolo 35

Il Principe e Generale Gran Maestro nomina, per essere assistito nella Direzione ed Amministrazione dell’Ordine e per essere sostituito in caso di impedimento, un Luogotenente Generale che è, dopo il Gran Maestro, il più alto Dignitario dell’Ordine; quando esistente viene designato il legittimo erede alla carica di Gran Maestro.

Alle cerimonie ed adunanze del Consiglio Supremo e del Capitolo Generale egli prende parte sedendo alla destra del Gran Maestro. Nell’assenza prolungata di questi, con apposita delega, lo sostituisce completamente e le sue decisioni non possono essere revocate che dal Principe e Generale Gran Maestro.

Articolo 36

Il Consiglio Supremo, organo esclusivamente consultivo, esprime il suo parere sull’ammissione dei candidati, sulla istituzione di opere dell’Ordine e su tutte le questioni che vengono sottoposte dal Gran Maestro o dal Luogotenente Generale.

Articolo 37

Le adunanze del Gran Consiglio sono fissate e convocate dal Principe e Generale Gran Maestro in sua assenza, dal Luogotenente Generale. Le decisioni non sono valide se l’adunanza non è stata presieduta dal Gran Maestro o da altro Dignitario dell’Ordine espressamente delegato con decreto.

Articolo 38

Il Supremo Consiglio si compone di dieci Alti Dignitari oltre il Capo dell’Ordine, nominati alle rispettive cariche dal Gran Maestro con durata biennale rinnovabile con apposito decreto. Le cariche possono essere rivestire anche dalle dame di Gran Croce.

Essi sono:

1-Il Luogotenente generale

2-Il Gran Referendario

3-Il Gran Cancelliere

4-Il Gran Giudice

5-Il Gran Priore

6-Il Gran Tesoriere

7-Il Gran Cerimoniere

8-Il Maestro Generale dei Novizi

9-Il Gran Gonfaloniere

10-Il Gran Segretario

Articolo 39

Ogni Alto Dignitario ha specifiche funzioni e cioè:

1 – il Luogotenente Generale rappresenta e sostituisce in caso di impedimento il Principe e Generale Gran Maestro; egli, a tutti gli effetti, è il Vicario Generale del Gran Magistero. E’ di diritto Luogotenente Generale l’erede legittimo della casa dei Conti Abbate de Castello Orléans al compimento del ventiseiesimo anno di età,

2 – il Gran Referendario è incaricato della disciplina interna dell’Ordine. Egli assiste e coadiuva il Principe e Generale Gran Maestro o il Luogotenente generale nelle loro funzioni e assicura l’organizzazione delle adunanze del Supremo Consiglio. E’ il più alto dignitario dopo il Gran Maestro ed il Luogotenente Generale,

3 – il Gran Cancelliere ha in custodia il Sigillo dell’Ordine e controfirma i decreti, è incaricato altresì delle relazioni dell’ordine con gli Stati Esteri,

4 – il Gran Giudice sorveglia la stretta osservanza degli Statuti e Regolamenti dell’Ordine. Egli prende conoscenza di tutte le questioni che possono sorgere tra le Istituzioni varie e i Membri dell’Ordine, cercando di conciliarle. Controlla l’attività delle Istituzioni dipendenti e sottomette al principe e Generale Gran Maestro le proprie osservazioni al riguardo, facendo poi conoscere agli interessati le decisioni del Capo dell’Ordine,

5- il Gran Priore, alto Dignitario della Gerarchia Ecclesiastica, sovraintende alla vita spirituale dell’Ordine, sorveglia la fedele osservanza delle prescrizioni della Chiesa, e promuove le cerimonie religiose dell’Ordine. Rappresenta l’Ordine nelle sue relazioni con la santa sede, e si tiene in relazione con tutti i Priori dei Capitoli Stranieri, sovraintendendo alle loro attività. Egli è altresì coadiuvato da un Gran Priore aggiunto, che viene scelto, come il Gran Priore, tra gli Ecc.mi Arcivescovi o Vescovi appartenenti all’Ordine;

6 – il Gran Tesoriere ha in consegna il tesoro dell’Ordine, riscuote le tasse di ammissione e le offerte volontarie per opere di beneficenza, assistenza e propaganda ed effettua i pagamenti dietro disposizione scritta del Gran Maestro. Egli è responsabile verso il Capo dell’Ordine di tutta la attività amministrativa contabile;

7- il Gran cerimoniere è incaricato dell’organizzazione e della direzione di tutte le cerimonie, manifestazioni e assemblee e cura il Cerimoniale diplomatico dell’Ordine, sovraintendendo al ricevimento di capi di Stato, Membri del Governo ecc.,

8 – il Maestro Generale dei Novizi guida ed assiste i nuovi Cavalieri e Dame nei primi due anni della loro ammissione nell’Ordine, indirizzandoli sulle vie della perfezione;

9 – il Gran Gonfaloniere ha in consegna lo Stendardo dell’Ordine. Sovraintende alla propaganda a favore delle opere e istituzioni dell’Ordine;

10- il Gran Segretario sovraintende a tutta la corrispondenza, alla Segreteria, assiste alle riunioni, assemblee ecc., redigendone i relativi verbali.

Articolo 40

I Componenti del Supremo Consiglio dell’Ordine sia effettivi che aggiunti sono di diritto Cavalieri di Gran Croce. Fanno parte di diritto del Supremo Consiglio i Gran Priori ereditari dell’Ordine, cioè i discendenti dei Cavalieri nominati a tale carica nel 1859.

Articolo 41

Gli Alti dignitari dell’Ordine cessati dalla carica, conservano il titolo “ad honorem”. Nell’Ordine delle precedenze essi seguono gli Alti Dignitari e membri dell’Ordine.

Articolo 42

Tutti i provvedimenti magistrali vengono riportati in appositi registri conservati a cura del Gran Segretario. Detti provvedimenti sono firmati dal Gran Maestro e controfirmati dal Gran Cancelliere o dal Gran Segretario.

I registri costituiscono l’archivio storico dell’Ordine.

Articolo 43

Il Capitolo Generale dell’Ordine è convocato dal Gran Maestro o dal Luogotenente Generale, se delegato, allo scopo di ascoltare i rapporti del Supremo Consiglio sulla gestione dell’Ordine ed emettere il suo voto e le eventuali osservazioni.

Articolo 44

Il Capitolo Generale è presieduto dal Gran Maestro e, in caso di impedimento, dal Luogotenente Generale.

Si compone di tutti i Dignitari e di almeno un terzo dei membri dell’Ordine appartenenti allo stato nel quale si tiene il Capitolo Generale.

I Capitoli costituiti negli altri Stati possono inviare tre loro delegati scelti dai rispettivi Luogotenenti.

Articolo 45

I membri dell’Ordine di una stessa nazionalità sono riuniti in Capitoli Nazionali costituendo una Provincia o Luogotenenza dell’Ordine: A Capo di essa e del relativo Capitolo si trova un Delegato Magistrale con il titolo di Luogotenente ed il grado di Gran Croce.

Egli si occupa degli affari dell’Ordine nella sua Provincia, presiede le riunioni e le cerimonie, ed è assistito da Dignitari che hanno il titolo di:

1. Referendario
2. Cancelliere
3. Giudice
4. Priore
5. Tesoriere
6. Maestro delle Cerimonie
7. Maestro dei novizi
8. Gonfaloniere
9. Consigliere
10. Segretario

I Capitoli Nazionali si suddividono in Sezioni, a capo delle quali vi è un Preside scelto tra i Cav, Grandi Ufficiali.

Le Sezioni sono suddivise in Delegazioni Magistrali a capo delle quali vi è un Cavaliere Commendatore.

Presso ogni Governo, con il quale l’Ordine mantiene relazioni ufficiali, il Principe e Generale Gran Maestro può accreditare un Suo Rappresentante con le funzioni di Ministro Plenipotenziario, scegliendolo fra i Cavalieri di Gran Croce con Collare e i Cavalieri di Gran Croce di giustizia o di grazia magistrale.

Articolo 46

Tutti i suddetti Dignitari vengono nominati dal Principe e Generale Gran Maestro.

Il Luogotenente Generale (erede al Magistero) è di diritto Cavaliere di Gran Croce con Collare

Tutte le cariche, ad eccezione del Luogotenente Generale, devono essere rinnovate ogni biennio con decreto del Gran Maestro e pubblicate nel Bollettino dell’Ordine.

Non possono aspirare a nomine nelle cariche menzionate nel presente Statuto i Membri che ricoprano importanti cariche in altre Istituzioni Cavalleresche.

Le cariche possono essere rivestite anche dalle Dame.

 

TITOLO SETTIMO

SANZIONI DISCIPLINARI E RADIAZIONI

Articolo 47

Il Gran Maestro può deliberare punizioni disciplinari e, nei casi più gravi, la radiazione dei membri dell’Ordine che siano venuti meno ai loro doveri di Cavalieri Cristiani o che non abbiano tenuto fede al giuramento prestato.

Il Gran Giudice ne avanza la richiesta al Supremo Consiglio in base alle prove raccolte.

L’accusato è invitato a produrre le proprie discolpe

Articolo 48

Tutte le azioni contro la Chiesa ed i suoi rappresentanti nonché contro l’Ordine e i suoi Dignitari comportano la radiazione immediata.

 

TITOLO OTTAVO

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49

Il Gran Maestro può invitare alle sedute del Consiglio Supremo qualunque Membro dell’Ordine con voto consultivo come anche persone estranee all’Ordine per questioni di carattere tecnico.

Il Gran Maestro nelle questioni correnti si avvale della collaborazione di un Consiglio Ordinario composto da sette o più Membri dell’Ordine a prescindere dal grado rivestito.

Il Consiglio Ordinario è nominato dal Gran Maestro e dura in carica sei mesi rinnovabili.

Articolo 50

Tutte le cariche speciali decadono alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Le nuove nomine o le riconferme saranno effettuate con apposito decreto del Gran Maestro.

Articolo 51

L’Ordine conserva sempre il carattere internazionale e panamericano e gode di sovranità funzionale.

La Sede giuridica dell’Ordine rimane, a tutti gli effetti, nel Principato di Andorra. Il Gran Maestro, quando ne ravvisi l’opportunità, può disporre il trasferimento, dalla Sede stessa in qualsiasi altro Stato.

Ove il Gran Maestro non abbia residenza in detta Sede, egli è rappresentato da un Vicario Magistrale, scelto fra i Cavalieri ivi residenti.

Articolo 52

Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente dal Gran Maestro che sia discendente del conte Vincenzo Abbate de Castello Orléans senior restauratore dell’Ordine nel 1859.

Articolo 53

Il presente Statuto entra in vigore oggi e sarà pubblicato nelle diverse lingue in tutte le Sedi delle Luogotenenze , Sezioni e Delegazioni magistrali dell’Ordine a cura dei rispettivi Luogotenenti, Presidi e Delegati.

Dalla Sede Gran Magistrale, li 01 febbraio 2010

Firmato: conte Federico Abbate de Castello Orléans

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5 commenti su “Statuto”

  1. Alessandro Graziosi

    Buonasera volevo sapere come di fa per avere la vostra onorificenza,io sn militare da molti anni

  2. Salve
    Volevo sapere se l’ordine e’ presente in qualsiasi forma o delegazione in United Kingdom .

    Grazie
    Woro

  3. Testimone vivente della Santità,Grandezza Spirituale e vicinanza Mistica ,della Nostra Amata SANTA BRIGIDA DI SVEZIA,a Nostro SIGNORE GESÙ CRISTO,FIGLIO DEL DIO VIVENTE,,rivelando la VIA DELLA SALVEZZA E POTERE VEDERE LA LUCE DEL PARADISO.
    Uniti nella Preghiera
    Cav.Dott.Salvatore Piscitello
    ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME

  4. Testimone vivente della Santità,Grandezza Spirituale e vicinanza Mistica ,della Nostra Amata SANTA BRIGIDA DI SVEZIA,a Nostro SIGNORE GESÙ CRISTO,FIGLIO DEL DIO VIVENTE,,rivelando la VIA DELLA SALVEZZA E POTERE VEDERE LA LUCE DEL PARADISO.
    Uniti nella Preghiera
    Cav.Dott.Salvatore Piscitello
    ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME

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